Allegri, la comunicazione della FIGC
“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano Allegri, e della società Juventus F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta. Massimiliano Allegri, allenatore, all’epoca dei fatti, per la Juventus FC S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, al termine della gara finale di Coppa Italia Atalanta – Juventus del 16 maggio 2024, in un corridoio adiacente alla sala stampa, tenuto un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport, dott. Guido Vaciago”.
La sanzione per la Juventus
Juventus FC S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimiliano Allegri;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano Allegri, e dal Sig. Gianluca Ferrero, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Juventus FC S.p.A.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano Allegri, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società Juventus FC S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti”.